Art. 12.
(Attribuzioni particolari del SERSIN).

      1. Gli agenti del SERSIN possono procedere alle ispezioni, perquisizioni e sequestri previsti dagli articoli da 244 a 256 del codice di procedura penale, al solo scopo di trarre da detti atti altra documentazione o altre forme di conoscenza di fatti di interesse del Servizio, soltanto con l'autorizzazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione o del magistrato o dei magistrati del suo ufficio da questi delegati, su richiesta del Direttore generale del Servizio ovvero del funzionario o dei funzionari del Servizio da questi delegati, approvata dal

 

Pag. 15

Ministro dell'interno o, in sua assenza, dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, se nominato, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, dandone immediata comunicazione al Direttore generale del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza.
      2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, gli agenti del Servizio possono procedere alle intercettazioni o comunicazioni previste dal codice di procedura penale.
      3. Quando le operazioni di cui al presente articolo vengano compiute senza la conoscenza degli interessati, chiunque ne sia informato è vincolato dal segreto di Stato.
      4. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono mai ammissibili né come prove né come fonte di prova nei procedimenti giudiziari.
      5. Il Ministro dell'interno riferisce trimestralmente al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27, e annualmente al Parlamento, in forma non specifica, ma per categorie e motivazioni, delle operazioni compiute a norma del presente articolo.